Molte famiglie si interessano all’adozione di bambini dalla Polonia ed elenchiamo le seguenti informazioni.
Secondo la legge polacca, l’obiettivo dell’adozione è creare un ambiente familiare sostitutivo per i bambini privati della propria famiglia.
Non esiste un sistema legislativo separato che regoli l’adozione nazionale e internazionale, ma ci sono alcuni atti e regolamenti diversi dei ministri competenti, come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia.
L’adozione domestica è di competenza del Ministero della Giustizia. L’adozione internazionale è di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che agisce in qualità di Autorità Centrale designata ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione dell’Aia.
I principi giuridici di base dell’adozione sono gli stessi per entrambi i Ministri:
– può essere adottato solo un minore (sotto i 18 anni);
– l’adozione deve essere nel migliore interesse del bambino;
– il bambino adottato acquisisce lo status di figlio dell’adottante;
– l’adozione è l’inclusione irreversibile di un bambino in una famiglia;
– l’adozione è tenuta segreta ad altre persone, ovvero nei documenti il figlio adottato utilizza il nome delle persone che lo hanno adottato e che sono citate come suoi genitori;
– quando il bambino ha 13 anni è richiesto il suo consenso all’adozione;
– l’adozione che comporterà un trasferimento di residenza del bambino adottato dalla Polonia in un altro paese può aver luogo solo quando è l’unico modo per garantire al bambino un adeguato ambiente familiare sostitutivo.
L’adozione è un decreto di un tribunale. I tribunali della famiglia sono competenti a decretare l’adozione e ad attestare che il minore è stato adottato ai sensi della Convenzione dell’Aia, per quanto riguarda l’adozione internazionale (articolo 23 della Convenzione dell’Aia è autorità competente).
La mediazione per l’adozione internazionale è curata da tre centri di adozione (articolo 13 e organismi accreditati):
1. Centro di adozione e custodia pubblica (Publiczny Ośrodek Adopcyjny, ul. Nowogrodzka 75, Varsavia);
2. Centro Nazionale di Adozione e Custodia (Krajowy Ośrodek Adopcyjny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, Varsavia);
3. Centro di adozione e custodia cattolica (Katolicki Ośrodek Adopcyjny, ul. Grochowska 194/196, Varsavia).
Solo un istituto di questi tre è autorizzato dall’Autorità centrale a condurre la Banca dati centrale sui bambini qualificati per un’adozione internazionale. È un centro di cura e custodia pubblica. I centri di adozione garantiscono che venga seguita la corretta procedura.
Un Qualification Board, a cui vengono presentati i documenti dei potenziali genitori adottivi, rende la qualifica di questi genitori e abbina un bambino tra i bambini qualificati per un’adozione internazionale.
I residenti stranieri che desiderano adottare bambini polacchi dovrebbero rivolgersi all’autorità centrale oppure a un’organizzazione di adozione accreditata ( un organismo accreditato) nel loro paese.
Quando viene preparata la documentazione completa relativa ai candidati per genitori adottivi, dovrebbe essere tradotta in polacco da un traduttore giurato e ogni pagina dovrebbe contenere un francobollo.
Sono richiesti:
1. domanda di adozione del bambino/bambini (non c’è un formato ufficiale);
2. certificati di nascita dei futuri genitori;
3. iscrizione al certificato di matrimonio;
4. controllo di casellario giudiziale;
5. conferma della situazione finanziaria;
6. prova della cittadinanza;
7. cartelle cliniche;
8. Studio a domicilio
autorizzato ; 9. raccomandazione di un’agenzia di adozione accreditata nel paese della coppia richiedente;
10. accordo dell’Autorità Centrale del Paese di accoglienza attestante che la coppia richiedente è ammissibile e idonea all’adozione.
Inoltre, i documenti devono essere verificati dall’autorità centrale del paese ricevente. Se si sceglie un’autorità centrale per la mediazione nella procedura, i documenti devono essere inviati all’autorità centrale polacca (Dipartimento per le prestazioni familiari del Ministero polacco del lavoro e delle politiche sociali) e quindi trasmette i documenti al centro di assistenza e custodia pubblica o direttamente al Centro di cura e custodia pubblica. Se si sceglie per la mediazione un’agenzia di adozione (un organismo accreditato), allora dovrebbe rivolgersi al National Care and Custody Center o al Catholic Care and Custody Center. Questi centri richiedono di firmare un accordo di cooperazione con l’agenzia di adozione straniera accreditata. Sta a te quale scegliere. Quindi la documentazione dovrebbe essere trasmessa al centro prescelto .
Il centro identifica una famiglia per un bambino, in quanto i centri sono responsabili dell’esecuzione della procedura, e dopo un anno che l’adozione è avvenuta il rapporto post-collocamento deve essere inviato a quel particolare centro .
La principale fonte del diritto polacco in materia di adozione è:
– Il Codice della Famiglia e della Tutela, del 25 febbraio 1964;
– Legge 2011 per il sostegno alla famiglia e l’affidamento familiare;
– La Convenzione dell’Aia sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, vincolante in Polonia dal 1 ottobre 1995.
L’interesse delle coppie sposate polacche senza figli a una possibile adozione è elevato, pertanto il periodo di attesa per una la possibilità di adottare bambini piccoli (sotto i 7 anni) da parte di coppie straniere è piuttosto lungo (un anno o anche più).
Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d’origine.
Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è necessario che sia pervenuta l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L’effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.
Ai sensi dell’art. 33 della legge 184/1983, come modificata dalla legge 476/1998, è fatto divieto alle Autorità consolari di concedere a minori stranieri il visto d’ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.